NELLA LETTERA DI MESSA IN MORA LA COMMISSIONE EUROPEA NON ESCLUDE IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CONCESSIONARI ESISTENTI

Dic
23
2020
Si chiarirà che la nostra legislazione in materia è conforme al diritto europeo che non è solo promozione della concorrenza ma anche e soprattutto la tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale
europa

Senza minimizzare né sottovalutare l'avvio della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese sulla questione delle concessioni demaniali preliminarmente è bene tener presente che al momento, a carico del nostro Paese e per le più diverse materie, vi sono ben 86 procedure di infrazione, di cui 32 sono state avviate negli ultimi due anni e lo scorso 3 dicembre, con quella che riguarda i balneari, ne sono state avviate altre 5 per altre problematiche.

La messa in mora più risalente nel tempo è la nr. 2034 del 2009!

Pertanto, fra le circa 50 lettere di richiesta chiarimenti a carico dell'Italia, ci sono alcune che risalgono a circa 10 anni fa.

Dati che possono essere ricavati facilmente dal sito del Ministero agli Affari Europei e che, purtroppo,  sin qui non è stato evidenziato.

Sulla tempistica è bene ricordare che la precedente procedura di infrazione che ci ha riguardato, la n. 4908/2008, fu sollevata il 2 febbraio del 2009 e archiviata il 27 febbraio del 2012: esattamente dopo tre anni!

Così come è bene chiarire che la lettera di richiesta di chiarimenti non abroga né sospende la vigente legislazione.

Comunque il Governo a mezzo della sottosegretaria Bonaccorsi ha immediatamente e pubblicamente dichiarato che risponderà puntualmente e precisamente alle informazioni chieste.

Siamo certi che il nostro Paese ben potrà difendere la normativa vigente in quanto la stessa Commissione europea nella lettera riconosce la possibile sussistenza del legittimo affidamento; la necessità di una verifica della scarsità della risorsa nonché la possibile invocazione dei motivi di interesse generale che possono derogare all'obbligo di gara.

Infatti una attenta e non frettolosa lettura della richiesta di chiarimenti, permette di rilevare che la stessa Commissione sottolinea che “ il diritto europeo non vieta agli Stati membri, quando prevedono norme transitorie giustificate e proporzionate, di tenere conto anche della situazione dei concessionari” (pag. nr. 2 della lettera).

Ad avviso della Commissione è possibile invocare l’articolo 12, paragrafo 3, a condizione che avvenga con” un’analisi caso per caso che consenta di valutare il legittimo affidamento dei titolari delle concessioni..” (pag. 9 della lettera).

A tal proposito si chiarirà che il CdN, il suo Regolamento di attuazione e le leggi regionali prescrivono già la pubblica evidenza nel momento in cui si rilascia il titolo concessorio e che tutte le concessioni vigenti sono state rilasciate dopo la pubblicazione della istanza di parte o a seguito di avviso pubblico (negli ultimi decenni dopo che la competenza è stata trasferita ai Comuni).

A ciò si aggiunga che, le Capitanerie di porto prima e i Comuni dopo, hanno rilasciato nei decenni scorsi i provvedimenti amministrativi di rinnovo alla scadenza sempre, pacificamente e ripetutamente per non parlare dei titoli edilizi e delle licenze ammnistrative.

È indubbio pertanto la sussistenza del legittimo affidamento degli attuali concessionari che la stessa lettera di messa in mora riconosce come non solo possibile ma anzi doveroso per la normativa europea.

Nella lettera vi sono altri elementi interessanti per la difesa della normativa italiana vigente, come la esclusione di un interesse transfrontaliero “sulla base dell’ubicazione geografica dell’area demaniale e del valore economico delle concessioni”. (pag. 12 della lettera).

Manca, purtroppo, e lo si sottolineerà  alla Commissione europea, alcun riferimento al valore commerciale delle aziende in essere anche questo doveroso perché affermato proprio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 gennaio 2016  C-375/14, Laezza, che ha dichiarato la non conformità con gli artt. 49 (sulla libertà di stabilimento) e 56 (libera prestazione dei servizi) del Trattato europeo di una cessione a titolo gratuito, alla scadenza della concessione, dei beni e attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione medesima.

E si potrebbe continuare nell’esame di questa lettera di chiarimenti.

Abbiamo già comunicato che siamo a disposizione del Governo e del Parlamento per contribuire a chiarire la peculiarità della situazione italiana per meglio difendere la nostra legislazione in materia, che riteniamo essere conforme al diritto europeo che non è solo tutela della concorrenza ma anche e soprattutto la tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale.

Però, al momento l’urgenza non è quella di difenderla presso la Commissione europea quanto di farla applicare da quegli Enti italiani che sono ancora in ritardo.

A tal proposito si ricorda che in tutte quelle situazioni in ritardo nell'applicazione della legge 145 / 2018 abbiamo predisposto due atti: una possibile ultima diffida con riserva di azione per danni e, soprattutto, una comunicazione per l'utilizzo dell'articolo 182 secondo comma della legge 34 / 2020 da utilizzare in tutti quei casi in cui non si è ancora riusciti ad avere la formalizzazione della nuova durata.