IL TAR DI LECCE CONFERMA L’OBBLIGATORIETA’ PER I COMUNI DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE CHE HA PROROGATO LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Nov
27
2020
I Comuni ritardatari ne prendano doverosamente atto e procedano senza indugio alla formalizzazione delle proroghe
Lido

La sentenza del TAR di Lecce nr. 1321 di oggi, a firma del suo Presidente Antonio Pasca a sottolinearne l’autorevolezza, chiarisce che non spetta alla pubblica amministrazione disapplicare una norma ritenuta in contrasto con una direttiva europea bensì eventualmente al Giudice in sede di impugnativa su ricorso di un avente interesse.
Infatti “rileva il Collegio che risulterebbe del tutto illogico ritenere che il potere di disapplicazione della legge nazionale, ………. attribuito in via automatica e addirittura vincolata al dirigente comunale”. A ciò si aggiunga, analogamente a quanto anche ribadito dal Consiglio di Stato nella ormai nota e citatissima sentenza nr. 7874 del 28 novembre 2019, che l'atto di proroga potrebbe essere eventualmente annullabile ma non è certamente nullo.
Si chiarisce altresì che la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 dicembre 2019 non è “vincolante per il Comune né per le amministrazioni destinatarie della stessa”.
Degno di nota è, infine, la sottolineatura che “l’esercizio dell’autotutela non è stato supportato né da adeguata valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento, né dalla valutazione del legittimo affidamento indotto nel titolare della concessione per effetto della norma nazionale”. In definitiva con questa sentenza si sottolinea l'illegittimità dell'inerzia della Pubblica amministrazione nel non applicare la legge nr. 145/2018 che ha stabilito la proroga delle concessioni demaniali marittime.
È una sentenza importante che speriamo contribuisca a indurre ad applicare celermente la legge quei comuni e quei funzionari comunali ancora titubanti e dubbiosi.