Sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge della Regione Abruzzo

Giu
7
2018

Ancora una volta la Corte Costituzionale ribadisce che la questione balneare può essere affrontata e risolta non da una legge regionale ma da una norma dello Stato.
Insomma per la Consulta se ne devono occupare il Parlamento e il Governo nazionale non le Regioni.
E’ proprio quello che la nostra Organizzazione va affermando da anni.
Infatti, la Corte Costituzionale, a distanza di pochissimi giorni dalla sentenza n. 109 del 30 maggio scorso che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge del Friuli Venezia Giulia, in data odierna si è espressa, anche sulla legge dell’Abruzzo (quella del “legittimo affidamento”) decretandone la sua incostituzionalità.
Il motivo, anche qui, non è il contrasto (in questo caso del cd legittimo affidamento) con la disciplina comunitaria ma esclusivamente l’incompetenza delle Regioni a normare.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza nr. 118, oggi depositata ha accolto il ricorso del Governo ribadendo, per l’ennesima volta, che l’intera materia delle modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime è di esclusiva competenza dello Stato.
Orientamento sorto, per la prima volta, con la sentenza nr. 180 riguardante la legge regionale nr. 8 della Regione Emilia Romagna (nell’ormai lontano 20 maggio 2010) e, sin qui, sempre ribadito per tutte le altre leggi regionali che sono state, nel frattempo, emanate (dalla Puglia alle Marche, alla Toscana, ecc.).
Più in dettaglio la vicenda e i contenuti della sentenza sono i seguenti.
La legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari) stabiliva che «[n]ell’esercizio delle proprie funzioni i Comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009» (l’art. 3, comma 3).
Il Governo e, per esso l’Avvocatura dello Stato, nel luglio dello scorso anno ha impugnato davanti alla Consulta siffatta disposizione ritenendo che anche “le modalità di tutela dell’affidamento dei concessionari uscenti debbono essere regolate in maniera uniforme sul piano nazionale, in modo da assicurare una effettiva tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli aspiranti concessionari, al cui presidio sarebbero posti i titoli di competenza esclusiva dello Stato”.
Di particolare rilievo è, anche, la precisazione contenuta in questa sentenza che la tutela del legittimo affidamento è un principio astratto e generale e che in concreto lo stesso si può estrinsecare esclusivamente o con una proroga o con l’indennizzo.
Infatti la Corte riporta nelle motivazioni della sentenza che “le uniche forme di tutela dell’affidamento che i Comuni, nell’esercizio delle facoltà loro delegate dalla disposizione impugnata, potrebbero in concreto apprestare consisterebbero, secondo il ricorrente, o nella proroga delle concessioni esistenti, ovvero nell’imposizione ai concessionari subentranti dell’obbligo di indennizzare i concessionari uscenti”.
Ci auguriamo che questa ulteriore sentenza solleciti il Governo e il Parlamento a, finalmente, assumersi le proprie responsabilità emanando una legge nazionale che affronti e risolva questo problema cruciale per l’economia turistica del Paese.