LA NORMATIVA ANTICOVID AUTORIZZA I BALNEARI ALL’UTILIZZO DEI BENI DEMANIALI E ALL’ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA’ ANCHE DOPO IL 31 DICEMBRE 2020

Dic
31
2020
stabilimento

All’interrogativo dei colleghi balneari che non hanno ancora ricevuto il provvedimento di differimento della scadenza delle loro concessioni demaniali si ritiene opportuno ed utile chiarire che la legislazione emergenziale emanata a causa dell’epidemia in corso autorizza gli attuali concessionari, anche in questo caso, all’utilizzo del bene demaniale e all’esercizio dell’attività sullo stesso anche dopo il 31 dicembre di quest’anno e almeno fino al 3 maggio 2021 fatto salvo una ulteriore proroga dello stato di emergenza da Covid-19 altamente probabile alla luce dell’andamento epidemiologico.

Infatti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 comma secondo del DL 17 marzo 2020 nr. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020 nr. 27 così come modificato da ultimo con il DL 7 ottobre 2020 nr. 125 convertito con la legge 27 novembre 2020 nr. 159, si stabilisce che “tutti i   certificati, attestati,   permessi, concessioni,  e atti abilitativi  comunque  denominati,  …… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e  la  data della  dichiarazione  di  cessazione   dello   stato   di   emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano  la  loro  validità  per  i novanta giorni successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo  precedente  si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle  autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque  denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati  fino  alla  dichiarazione  di cessazione dello stato di emergenza”.

Giova ricordare che l’articolo 1, comma 1, del DL 25 marzo 2020 nr. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020 nr. 35 stabilisce attualmente “al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza”.

A ciò si aggiunge all’art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 dispone che  “le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo  dei  beni  oggetto  dei  procedimenti amministrativi  di  cui  al   periodo   precedente   da   parte   dei concessionari è  confermato  verso  pagamento  del  canone  previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.

In proposito, ancora una volta, si ricorda quanto ripetutamente segnalato sulla opportunità della comunicazione come da fac-simile che abbiamo redatto, elaborato e diffuso.

Ovviamente questa circostanza non elimina né riduce la necessità di far doverosamente applicare dagli enti competenti la legge nr. 145\2018 nè l’urgenza di un intervento chiarificatore del Governo e del Parlamento per porre finalmente fine a questa situazione caotica dai possibili esiti drammatici sia per le famiglie dei balneari che per le sorti economiche del Paese.

Siamo impegnati con forza e determinazione affinché ciò avvenga.