Depositata oggi la sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge ligure di proroga

Gen
9
2019
Commento del Presidente Antonio Capacchione

Ancora una volta la Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 1 oggi depositata sulla legge regionale ligure nr. 26 del 10 novembre 2017 che aveva disposto una proroga trentennale delle concessioni ubicate in quella regione, si limita a ribadire che la questione balneare, anche sotto il profilo della tutela del cd legittimo affidamento può essere affrontata e risolta non da una legge regionale ma da una norma dello Stato.
Infatti, la Corte Costituzionale, analogamente a quanto già disposto con la precedente sentenza n. 118 del 7 giugno 2018 per la legge 27 aprile 2017 nr. 30 dell’Abruzzo (quella sul “legittimo affidamento”) si è espressa, anche sulla legge della Liguria, decretandone la sua incostituzionalità non per il contrasto del cd legittimo affidamento con la disciplina comunitaria ma esclusivamente per l’incompetenza delle Regioni a normare.
La Corte Costituzionale, infatti, ha accolto il ricorso del Governo ribadendo, per l’ennesima volta, che l’intera materia delle modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime nonché della loro durata è di esclusiva competenza dello Stato e cioè “ in relazione al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.” (4.1)
La Consulta ha infatti ribadito che “la tutela dell’affidamento degli operatori balneari riguarda una «sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale” (punto 4.1.1),
Era quindi corretta e giusta la nostra reiterata richiesta al Governo di rinunciare alla impugnativa della legge ligure e di trasformarla in legge nazionale.
Se fosse stata accolta, avremmo  avuto ora una solida legge statale con proroga trentennale.
Da questa sentenza si possono, comunque, ricavare elementi di rassicurazione sulla correttezza costituzionale del differimento quindicennale della scadenza delle concessioni demaniali appena disposta con la legge non regionale ma statale 31 dicembre 2018 nr. 145.
Siamo, attualmente impegnati per la concreta e giuridicamente solida applicazione di questa ultima disposizione normativa oltre che al conseguimento degli altri obbiettivi enunciati nel comunicato emanato a seguito del Comitato di presidenza di ieri.