CHIARIMENTI SULL'ULTIMA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Gen
18
2022
capacchione

La durata delle concessioni demaniali marittime è disciplinata dall’articolo 1 comma 682 e 683 della legge nr. 145/2018 che ha disposto la proroga di quindici anni a quelle vigenti.

La Commissione europea, ritenendo tale proroga in contrasto con la cd Direttiva Bolkestein e con gli artt. 49 e 56 del Trattato europeo, con lettera di mezza in mora del 3 dicembre 2020 ha avviato la procedura di infrazione nr. 4118/2020.

Il Governo italiano con lettera del 4 febbraio 2021 ha risposto affermando, al contrario, la sua conformità al diritto europeo.

Siamo in attesa, quindi, delle determinazioni della Commissione europea che potranno essere o l’archiviazione della procedura di infrazione o la sua prosecuzione con l’emissione del conseguenziale cd Parere motivato.

Le sentenze dell’Adunanza del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 9 novembre 2021 hanno dichiarato la proroga nulla differendo gli effetti della sentenza fino al 31 dicembre del 2023.

La sentenza della VI sez. del Consiglio di Stato nr. 229 del 13 gennaio 2022 ha dichiarato che a) sussiste la proprietà delle aziende balneari in capo ai concessionari; b) la scadenza delle concessioni è fissata fino al 31 dicembre 2023.

A tal proposito si riportano, qui di seguito, gli estratti di questa ultima pronuncia:

a) “le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”;

b) “le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale sono, ai sensi dell’art. 952 c.c., d’esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza”.

Quanto chiarito in questa ultima sentenza è conforme alla consolidata giurisprudenza in merito del Consiglio di stato in ordine momento della devoluzione allo Stato delle opere fisse sul demanio ex art. 49 del CdN (v. Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6043; 17 febbraio 2017, n. 729; 13 febbraio 2020, n. 1146).

Non era scontata che fosse riconfermato dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria che ha considerato completamente nulle le proroghe.

Sta destando interesse e anche confusione l’affermazione contenuta in questa ultima sentenza circa “l’inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa” (Dlgs. nr. 56/2010 del 15 marzo 2010).

Al riguardo si precisa che la dichiarata inapplicabilità della cd Direttiva è in riferimento all’oggetto della causa consistente, non alla durata delle concessioni ma alla determinazione dei canoni dovuti dal concessionario “liquidati anteriormente al 28 dicembre 2009”.

Pertanto è puramente apparente il contrasto fra la dichiarata inapplicabilità della cd Direttiva Servizi alle concessioni demaniali ante 2010 e la riconfermata scadenza delle stesse al 31 dicembre 2023.

Ciò nonostante questa affermazione della VI Sez. del Consiglio di Stato è importante perché esclude una applicazione della cd Direttiva servizi pacifica, automatica e generalizzata.

La questione della durata delle concessioni demaniali nonostante le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato resta, quindi, ancora problematica.

Certamente meritevole di una valutazione non sbrigativa o superficiale.