Sentenza della Corte Costituzionale n. 109/2018 sulla legge della Regione Friuli Venezia Giulia

Mag
31
2018
Commento del Presidente Antonio Capacchione

E' doveroso, per la nostra iniziativa sindacale, seguire con attenzione le valutazioni dei giudici ed in particolare di quelli della Corte Costituzionale sulle leggi europee, nazionali e regionali.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 109, depositata ieri sulla verifica della legittimità costituzionale della legge del Friuli Venezia Giulia nr. 10 del 2017, in estrema sintesi ha ribadito che spetta allo Stato disciplinare la durata delle concessioni e l'eventuale indennizzo mentre le Regioni possono prevedere, nella disciplina delle gare, il riconoscimento della professionalità acquisita dai partecipanti purchè la stessa sia riferita non al singolo bene ma genericamente al settore.
Infatti, per quanto riguarda la durata prevista dalla legge friulana fino a quaranta anni (ex art. 9, comma 3), la Consulta l’ha ritenuta contrastante con quanto previsto dalla legge nazionale vigente che la limita a massimo venti anni e per quanto riguarda il riconoscimento dell’indennizzo (ex art. 49) ha constatato che il codice della navigazione in vigore non lo prevede.
La conseguenza è stata la dichiarazione di incostituzionalità di entrambe le disposizioni della legge del Friuli Venezia Giulia in quanto :

  1. la durata fino a un massimo di quaranta anni, è “in contrasto con la disciplina statale che, all’art. 03, comma 4-bis, del citato d.l. n. 400 del 1993, fissa in una forbice tra i sei e i venti anni” (10.1). Per cui “la disciplina inerente alla durata delle concessioni demaniali marittime è di esclusiva competenza legislativa dello Stato” (10.2);
  2. il riconoscimento, ex art. 49, dell’indennizzo “che il concessionario subentrante debba corrispondere all’uscente” (11.1) (così come già dichiarato anche con la legge della Toscana) non trova alcuna “regolamentazione nella disciplina legislativa statale di riferimento, contenuta nel codice della navigazione, in caso di ordinaria definizione del rapporto”( 11.3.2).

Sul merito di eventuali indennizzi, la Corte si è già espressa, ritenendoli costituzionalmente legittimi, in un settore analogo (concessioni idroelettriche e gas) con la sentenza nr. 28, del 24 febbraio 2014 con riferimento all’art. 37, comma 6. della legge 7 agosto 2012, nr. 134 laddove si stabilisce che “ il «bando di gara» debba prevedere, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione” (4.2).
E’ stata, infine, ritenuto corretto l’art. 8, comma 3, della stessa legge per il quale i criteri di gara possono prevedere la “valorizzazione dell’esperienza e della professionalità del concessionario” ed anche le Regioni, pertanto, possono legiferare questo aspetto.
Infatti la Consulta ha precisato che “il dato normativo di riferimento, sia nazionale che di matrice europea, non contiene indicazioni di dettaglio sui criteri che devono guidare la pubblica amministrazione nel selezionare i soggetti che competono per l’affidamento in uso del bene facente parte del demanio marittimo” e che “la definizione dei criteri dettagliati chiamati a guidare la selezione dei concorrenti all’affidamento rientra tra le competenze legislative demandate alle Regioni “ (9.3.1).
Su questo punto la Corte Costituzionale ha, come sopra detto, precisato che la professionalità deve essere riferita “all’esperienza genericamente maturata nel settore, prescindendo dalla specifica correlazione con il bene oggetto della concessione.