LA CORTE COSTITUZIONALE NEL RIBADIRE LA COMPETENZA DELLO STATO IN MATERIA, AFFERMA CHE IL RIORDINO DEL SETTORE DEBBA AVVENIRE CON L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 145/2018

Feb
2
2021
lido

La corte costituzionale con la sua ultima sentenza in materia di concessione demaniale nr. 10 del 29 gennaio scorso, non fa altro che ribadire il proprio costante orientamento che attribuisce allo Stato nazionale la competenza esclusiva per disciplinare il settore.

Non contesta la nazionale di riordino nr.145/2018.

Anzi!

Sia l'Avvocatura di Stato che la stessa Corte annullano la legge calabrese proprio in riferimento a quanto previsto e stabilito dall'articolo 1 commi 677 e seguenti della legge nr.145/2018.

Infatti l’Avvocatura dello Stato aveva impugnato la legge calabrese perché “la materia è oggi regolata a livello statale dall'art. 1, commi da 675 a 685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ha imposto una generale revisione del sistema delle concessioni marittime secondo modalità e termini da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, demandando a un successivo D.P.C.M. la fissazione dei principi e dei criteri tecnici dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime”.

La Corte Costituzionale non contesta la legge nr. 145/2018 ma proprio sulla stessa fonda la dichiarazione della illegittimità della legge calabrese.

Infatti osserva che “la circostanza, rilevata dalla difesa regionale, che la stessa disciplina statale più recente abbia previsto, nelle more della revisione del sistema delle concessioni marittime da parte di un D.P.C.M., il prolungamento della durata delle concessioni esistenti al 30 dicembre 2018 per quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, non può d'altra parte legittimare le Regioni a dettare discipline che ad essa si sovrappongano, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato”.

Per cui non si è in presenza di nessuna “bocciatura” della legge 145/2018 ma, al contrario vi è il riconoscimento della sua validità per effettuare il riordino del settore.