Antonio Capacchione, presidente SIB, commenta l’ultima sentenza del consiglio di stato in materia di proroga delle concessioni

Lug
21
2018

Il Consiglio di Stato non boccia un eventuale ulteriore proroga delle concessioni in essere, ma ritiene giudiziariamente inammissibile solo l’istanza presentata prima della scadenza del 31/12/2020.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3.600 dell’11 giugno 2018, confermando la sentenza del TAR per la Toscana n. 608 del 26 aprile 2017, non è entrata nel merito della sussistenza o meno della tutela del legittimo affidamento e della sua eventuale quantificazione in termini di durata, ma ha deciso la controversia sulla questione processuale se attualmente, vigente la proroga al 2020, sussiste o meno un interesse ad avere una proroga ulteriore in assenza di una normativa nazionale di riferimento.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha accolto l’eccezione processuale, non entrando in quella di merito, proposta dal Comune di Pisa sulla carenza attuale ad ottenere una pronuncia giudiziaria su una proroga ulteriore essendo vigente ed operante una proroga del titolo concessorio in essere.
In particolare il Comune di Pisa aveva eccepito l’inammissibilità del ricorsoper carenza, in capo alla società ricorrente, di un interesse attuale al conseguimento del rinnovo della concessione, per insussistenza dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione, in quanto l’istanza presentata dalla società Bagno Vittoria in data 31 dicembre 2015, quale unico fine, avrebbe quello di sondare l’orientamento dell’Ente sulla evoluzione della giurisprudenza europea”.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, confermato la valutazione del Giudice di prime cure “essendo la concessione del 2009 stata prorogata sino al 2020, non sarebbe ravvisabile un interesse della ricorrente, concreto ed attuale, ad ottenere una pronuncia su di un’istanza di proroga proposta in un tempo considerevolmente antecedente alla scadenza”.
Da evidenziare e sottolineare quanto affermato dal Consiglio di Stato che se anche, attualmente, sulla istanza di una eventuale ulteriore proroga “non sussiste l’obbligo in capo all’Amministrazione di provvedere ex ante, in un contesto normativo alquanto complesso, sarà comunque necessarioun’approfondita valutazione caso per caso nell’esatto momento in cui si evidenzia l’interesse pubblico a disporre del bene demaniale” e cioè quando scadranno le concessioni il 31 dicembre 2020.
In definitiva mentre il TAR dell’Aquila, con la sentenza n. 271 del 2 luglio 2018, non essendo stato sollevata alcuna eccezione processuale sulla non attualità dell’interesse al ricorso, è entrata nel merito dell’istanza di proroga, al contrario il TAR della Toscana e anche il Consiglio di Stato con le sentenze che si commentano, in presenza di siffatta eccezione non ha potuto affrontare la fondatezza dell’istanza di proroga rimandandola a quando si verificherà la scadenza delle concessioni in essere.
Anche a commento di questa sentenza non possiamo che ripetere quanto sostenuto per la sentenza del TAR dell’Aquila:

L’augurio dei balneari italiani è che non sia necessario ricorrere ai Giudici italiani o alle Corti europee per vedere riconosciuti i loro sacrosanti diritti ma che sia il Governo e il Parlamento ad intervenire quanto prima per dare certezza alle imprese attualmente operanti e per la tutela del loro buon diritto a continuare a lavorare e a servire il proprio Paese”.

Antonio Capacchione
Presidente del Sindacato Italiano Balneari