Capacchione: anche il Consiglio di Stato applica la legge dei quindici anni

Ott
25
2019
I Comuni ritardatari non hanno più alcun alibi per non formalizzare la nuova scadenza
Capacchione

Il Consiglio di Stato, e cioè il nostro massimo Organo giurisdizionale amministrativo, con diverse sentenze (aventi identico contenuto e motivazione) ha applicato la legge che ha differito di quindici anni la scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti (art. 1 commi 682 e segg. della legge 30 dicembre 2018 nr. 145).

In una serie di contenziosi identici, infatti, in cui si contestava l’avvio da parte di un Comune della procedura di pubblica evidenza su concessioni demaniali marittime, il Consiglio di Stato, Sez. V, con le sentenze nnrr. 7251, 7252, 7253, 7254, 7255,7256, 7257 e 7258, tutte depositate ieri, ha dichiarato “le improcedibilità” degli appelli promossi dal Comune in quanto “la concessione, di cui si contesta la mancata proroga, risulta in realtà prorogata dal sopravvenuto art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145 del 2018”.

E’ la prima volta che un Giudice, in una causa, valuta la legge sui quindici anni e, ritenendola valida ed efficace, l’applica. 

Semplicemente e pacificamente.

Con buona pace di tutti coloro che continuano imperterriti a seminare dubbi sulla sua efficacia e a tentare disperatamente di impedirne che venga applicata dai Comuni competenti.

Dallo scorso febbraio le Regioni hanno emanato le Circolari interpretative ai Comuni invitandoli ad applicare la legge dei quindici anni indicando le modalità operative.

Dopo dieci mesi dalla sua entrata in vigore non è stata attivata alcuna procedura di infrazione da parte della Commissione Europea (in questo periodo ne sono state attivate ben 24 tutte su altre norme!).

In questi mesi non si è avuta alcuna disapplicazione da parte di una qualsiasi Autorità giudiziaria e da ieri ci sono persino otto sentenze del Consiglio di Stato che, al contrario, l’hanno applicata.

I Comuni, ancora ritardatari o recalcitranti, non hanno, davvero, più alcun alibi per non adempiere al loro dovere di procedere alla formalizzazione, sui titoli concessori di loro competenza, della nuova durata disposta dalla legge.