USO STRUMENTALE DELLA GIUSTIZIA CONTRO I BALNEARI

Lug
29
2020
Interpretazione fuorviante di una sentenza del Consiglio di Stato
spiaggia

È davvero sconcertante che si attacchino le 30.000 aziende balneari italiane, anche con fuorvianti interpretazioni di una recente pronuncia del Consiglio di Stato, quando c’è bisogno della massima unità dell’intera comunità nazionale per la sua ripartenza economica e morale.

Il Consiglio di Stato recentemente, con la sentenza nr. 4616 del 17 luglio scorso, a conferma della sentenza n. 992 del 9 luglio 2015 del TAR di Bari, ha ritenuto amministrativamente corretto il ricorso alla valutazione comparativa delle diverse domande per il rilascio di una concessione demaniale marittima di un bene demaniale da adibire a pescheria.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguarda, infatti, un soggetto non concessionario (si tratta di un ex socio di una cooperativa - questa si concessionaria) che ha chiesto, nel lontano novembre 2006, in concessione un immobile da adibire a pescheria.

La Capitaneria di porto prima e il Comune di Bari dopo, poiché vi erano state più domande per lo stesso immobile demaniale ha proceduto ad una valutazione comparativa fra le stesse.

Il Consiglio di Stato chiarisce infatti che “l’odierno appellante, ex socio della suddetta cooperativa, poteva vantare un mero interesse di fatto a che l'amministrazione procedesse a una nuova concessione e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente (punto 6).

Pertanto, la sentenza in questione ha riguardato non il rinnovo o la proroga di una concessione demaniale bensì il suo rilascio confermando, per tale fattispecie, un orientamento giurisprudenziale e amministrativo consolidato e pacifico che impone la pubblica evidenza.

Come ben sanno tutti coloro che gestiscono funzioni amministrative riguardanti le concessioni demaniali se una porzione di demanio marittimo o di beni pubblici viene richiesto da più soggetti, per la individuazione del concessionario si deve procedere a una valutazione competitiva fra i richiedenti.

I balneari italiani sono diventati concessionari proprio attraverso la pubblica evidenza prevista dall’art. 37 del Codice della Navigazione del 30 marzo 1942.

Nel nostro Paese non vi è mai stato il rilascio di una concessione demaniale senza la pubblicazione (sul Foglio degli annunci legali, nell'albo delle Capitanerie di porto e in quello dei Comuni, ecc.) delle domande di concessione per permettere ad eventuali concorrenti di poter fare osservazioni ed eventualmente anche di presentare proprie domande in concorrenza.

Per cui non vi è stata alcuna decisione clamorosa del Consiglio di Stato (che tra l’altro si limita a rinviare a principi giuridici già affermati nel precedente del 25 gennaio 2005 nr. 168) ma la stessa è stata l’occasione per l’ennesima polemica contro i balneari costretti, anche quando c’è bisogno di serenità per concentrarsi nel lavoro, a doverlo difendere contro attacchi superficiali e strumentali.